Art. 4.
(Sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria delle categorie ad alta qualificazione).

      1. È istituita una specifica forma di sostegno al reddito, collegata alla formazione, per la disoccupazione involontaria dei dirigenti di età superiore a cinquanta anni.
      2. Ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua relativi ai dirigenti di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta, previa stipulazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei datori

 

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di lavoro e dei dirigenti più rappresentative sul piano nazionale, il finanziamento di piani formativi individuali, concordati tra le suddette parti sociali, da svolgere presso i centri di formazione previsti dalla contrattazione collettiva nazionale della categoria dirigenziale.
      3. La frequenza dei corsi di cui al comma 2 è condizione necessaria per l'erogazione, a favore del dirigente ultracinquantenne privo di occupazione, di una indennità per il sostegno al reddito in aggiunta all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
      4. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 3, denominata «indennità di sostegno al reddito per i dirigenti ultracinquantenni privi di occupazione» e pari a 800 euro, è erogata dall'INPS per tutta la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione.
      5. Ai fondi di cui al comma 2 afferisce, ciascun anno, una quota pari al 30 per cento delle risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti. Un'altra quota del gettito di cui al periodo precedente, pari al 30 per cento, è utilizzata dall'INPS per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 3.
      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.